Finalità

ART. 5 dello STATUTO

(Finalità)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione si propone pertanto di svolgere direttamente e concretamente le seguenti attività in ambito sociale :

  • valorizzazione della persona con disabilità e della sua famiglia come nucleo fondamentale della società;
  • assistenza alla persona con disabilità nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
  • educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate;
  • impegno nell’attuazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile attraverso l’accompagnamento in percorsi mirati alla vita indipendente;
  • assistenza alla persona disabile e alla famiglia nel percorso del “Durante Noi” e “ Dopo di Noi” per i progetti di autonomia e affiancamento alle persone con disabilità nelle varie mansioni inerenti il buon andamento della casa e delle attività in genere anche nei momenti di svago e relax.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono individuate nell’art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017:

a)interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto VR 705, nel Comune di San Giovanni Lupatoto, Provincia di Verona n. 972.